Art. 2.
(Istituzione di una rete di centri pubblici uro-andrologici).

      1. La regione fissa con proprie leggi i criteri per l'istituzione di una apposita rete di centri pubblici per le finalità di cui all'articolo 1, prevedendo l'introduzione, nei consultori familiari, di uno specialista uro-andrologo allo scopo di fornire una consulenza completa alla coppia infertile e, nelle unità operative di urologi, di una sezione dedicata alla prevenzione delle malattie di cui al medesimo articolo 1.
      2. La rete di centri pubblici regionali di cui al comma 1 può servirsi di strutture esistenti quali consultori familiari, unità operative di urologia ospedaliera o universitarie, o dei distretti previsti dalla legge 30 novembre 1998, n. 419.
      3. I centri di prevenzione, di diagnosi e di cura devono essere due per ogni provincia, articolati in distretto e consultorio di primo livello, ed unità operative di secondo livello.

 

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